I danni alla salute
  • Prodotti difettosi
  • Epidemie
    • Trasfusioni di sangue
  • Invalidita' civile
CONTATTACI

Contatta Articolo32 per esporre il tuo caso.
MEZZI DI TRASPORTO

Incidenti aerei

In caso di incidente aereo si tende, innanzitutto, a stabilire se, dalla ricostruzione degli eventi e delle circostanze che hanno portato all'incidente, emergano fatti, azioni od omissioni nei quali si possano configurare dei reati. Ma, anche in assenza di responsabilità penali, esiste il diritto del passeggero leso ad ottenere un equo risarcimento per i danni alla salute subiti.

Con il Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, si è predisposto, finalmente, un quadro normativo che definisce e armonizza, in caso di incidente, gli obblighi dei vettori aerei comunitari relativamente alla responsabilità nei confronti dei passeggeri per danni da morte e da qualsiasi altra lesione personale subita.

Sussiste pertanto un preciso obbligo dei vettori di informare i viaggiatori sulle prescrizioni concernenti la loro responsabilità in caso di incidente. Tutti i vettori aerei devono indicare per iscritto ai passeggeri:

• il limite applicabile, per il volo di cui si tratta, alla responsabilità del vettore in caso di decesso o di lesione, se tale limite esiste,

• il limite applicabile, per tale volo, alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio,

• il limite applicabile, per tale volo, alla responsabilità del vettore per danno causato da ritardo

In generale la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni subiti da un passeggero (compresi i bagagli) in caso di incidente non è soggetta ad alcun limite finanziario. Tuttavia, se il vettore aereo comunitario dimostra che la negligenza del passeggero ferito o deceduto ha provocato il danno o ha contribuito al danno, esso può essere esonerato totalmente o in parte dalla sua responsabilità, secondo il diritto applicabile. Più precisamente il regolamento prevede che per danni fino ad € 135.000 il vettore aereo non possa contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile (la prova è a suo carico).

Contatta Articolo32, per esporre il tuo caso e valutare le possibiltà concrete di un risarcimento del danno.

Home   |   News   |   Chi siamo   |   Contattaci   |   Faq   |   Disclaimer  |   Newsletter
Articolo32 © 2004 | Articolo32 ONLUS, Viale Mazzini, 73 - 00195 ROMA