DANNI DA FARMACI
Vaccinazioni obbligatorie
In base alla L. 210/93 chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico - fisica , ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato.
Per ottenere tale indennizzo è necessario presentare alla propria USL di competenza le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni. I termini decorrono dal momento in cui, colui che ne ha diritto, ha avuto conoscenza del danno.
Subordinare, però, il riconoscimento del detto indennizzo a perentori termini di decadenza, significa svilire se non annullare il diritto del cittadino alla tutela della salute, lesa a causa di prestazioni sanitarie obbligatorie, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un indennizzo che ha natura assistenziale, riconducibile agli artt. 2 e 32 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale (Cass. Civ. sez. lav., 21/10/2000 n° 13923) e alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della vaccinazione obbligatoria.
Sarebbe auspicabile, pertanto, che la Corte Costituzionale o il Parlamento prendesse in esame questo problema e lo risolvesse secondo equità, essendo contrario, ai principi umanitari internazionalmente garantiti, che venga sottoposto a termine il diritto all’indennizzo collegato a un danno alla salute irreversibile.
Contatta Articolo32, per denunciare i danni causati dalla vaccinazione obbligatoria,e per valutare le possibilita' concrete di un risarcimento.