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MEZZI DI TRASPORTO

Incidenti ferroviari

Per quanto riguarda gli incidenti ferroviari, occorre distinguere ai fini della responsabilità se l’incidente sia occorso ad un passeggero oppure a un individuo non trasportato.

Se sei un passeggero e hai subito un danno in occasione del viaggio devi innanzi tutto fornire la prova del contratto stipulato con le Ferrovie, rappresentata dal biglietto. In secondo luogo devi fornire la prova del danno subito e la circostanza che sia avvenuto in occasione del viaggio in treno. L’art. 1 della l. 7/10/1977 n. 754 stabilisce comunque, su questi presupposti, una presunzione di colpa a carico delle Ferrovie: per superarla devono provare che l’incidente è avvenuto per causa ad esse non imputabile.

Nel caso di incidente e danni arrecati dalle Ferrovie a individui non trasportati, essi rientrano nel quadro della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’art. 2043 c.c.: in questo caso pertanto chi ha subito un incidente deve provare di aver subito il danno, che questo sia stato commesso con colpa, e il nesso di causalità con l’attività compiuta dall’autore del fatto.

Per qualunque danno alla persona subito, contatta Articolo32 per esporre il tuo caso e valutare le possibiltà concrete di un risarcimento del danno.

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