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RESPONSABILITA' MEDICA

Se ti consideri vittima di un caso di responsabilità medica, conseguente a diagnosi errate o a interventi chirurgici mal riusciti, contatta subito Articolo32, per valutare le possibilità concrete di risarcimento del danno.

Vi è responsabilità quando il medico non abbia osservato, sia per mancanza di adeguata preparazione professionale che per negligenza, le comuni regole necessarie allo svolgimento della propria professione. Per individuare tale responsabilità del medico, occorre avere riguardo a vari parametri, e individuare la difficolta' della diagnosi o dell'intervento effettuato.

Nel quadro normativo, esiste una disciplina di tale responsabilità, prevista dal combinato disposto degli artt.1176 e 2236 del codice civile. L'art 1176, 2 comma, prevede che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."

Il medico risponde pertanto delle conseguenze del suo operato se ha agito con imperizia e negligenza (colpa lieve), qualora l'intervento non abbia presentato problemi tecnici di speciale difficoltà.

Nel caso di situazioni che comportino problemi di rilevante difficoltà, l'art.2236 c.c. prevede un'attenuazione della normale responsabilità medica, sempre che il medico dimostri l'esistenza di tali problemi tecnici. In tale ipotesi, il medico è obbligato al risarcimento dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.

Contatta Articolo32, per esporre il tuo caso e valutare le possibiltà concrete di un risarcimento del danno.

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